Accesso civico/Accesso documentale
ACCESSO CIVICO
Il diritto all’accesso civico (art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013) rappresenta per chiunque una possibilità per accedere a dati, documenti e informazioni che non siano stati pubblicati in violazione di legge. Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Il diritto di accesso generalizzato (comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013), rappresenta il diritto di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Restano esclusi da tale accesso i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
Le richieste ricevute vengono riportate in apposito registro.
ACCESSO DOCUMENTALE
L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143.
Si allega estratto procedura relativa alle modalità di accesso civico e documentale.